Costituzione federale, art. 29a (RS 101, stato 2016-01)
In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
GRM: perlopiù al plurale; EXP: in senso stretto solo se la "via" passa per un'autorità giudiziaria
(EXP) CaF, Sezione di terminologia, 2010