2025-08-25T06:35:24.3621880Z
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/521281
([Botschaft, zur Genehmigung und zur Umsetzung des Internationalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen, BBl 2014 453 25.8.2015.](https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2014/453.pdf))
Swiss Criminal Procedure Code, SR [312.0](https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20052319/index.html#a321), Art. 321 (16.6.2016).
([Message, portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, FF 2014 437 25.8.2015.](https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/437.pdf))
Messaggio concernente l’approvazione della Convenzione per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata e la sua attuazione, FF 2014 [417](https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/417.pdf) (25.8.2015).
L’articolo 17 paragrafo 2 lettera f della Convenzione obbliga gli Stati Parte a prevedere nella loro legislazione un rimedio giuridico contro la privazione della libertà. Questo diritto di ricorso non deve essere concesso solo alla persona privata della libertà, bensì anche, in caso di sospetto di sparizione forzata, a tutte le persone con un interesse legittimo, come i congiunti di tale persona. Si vuole così tener conto del fatto che una persona vittima di sparizione forzata non può esercitare il suo diritto di ricorso personalmente.