allestimento di un profilo del DNA
LF Esami genetici sull’essere umano, art. 31 cpv. 1 (RS 810.12, stato 2014-01)
Nell’ambito dell’allestimento di un profilo del DNA volto a determinare la filiazione o l’identità di una persona non si possono ricercare informazioni sullo stato di salute o su altre caratteristiche individuali della persona interessata, ad eccezione del sesso.