Codice di procedura penale svizzero, art. 151 cpv. 1 lett. b (RS 312.0, stato 2018-01)
Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell'anonimato hanno il diritto [...] a che nessuna indicazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti.
USG: più frequente al plurale