Codice di procedura penale svizzero, art. 261 cpv. 3 (RS 312.0, stato 2018-01)
I documenti segnaletici concernenti persone non imputate devono essere distrutti non appena il procedimento contro l'imputato è chiuso oppure è oggetto di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.
DOM: anche diritto di procedura civile e amministrativa; USG: forma ridotta corrente