Durante la procedura di conciliazione o di arbitrato, i datori di lavoro e gli operai o impiegati interessati, come pure le loro associazioni hanno il dovere di mantenere la pace del lavoro e di astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L'obbligo di mantenere la pace nasce nel momento in cui l'istituzione dell'Ufficio di conciliazione o dell'Ufficio d'arbitrato è comunicata alle parti e dura quarantacinque giorni. L'Ufficio di conciliazione o l'Ufficio d'arbitrato può, mediante decisione presa a unanimità di voti, prorogare detto termine.