intervento di pubblica utilità
O Protezione civile, art. 45 cpv.1 (RS 520.11, stato 2021-01)
Per «interventi di pubblica utilità» s’intendono prestazioni di servizio nell’ambito di corsi di ripetizione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 3 LPPC nel corso dei quali sono fornite prestazioni a favore di organizzatori di manifestazioni.