O Diligenza degli intermediari finanziari, art. 6 lett. b (abrogato, RU 1999 623)
USG: desuteo; EXP: nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro le transazioni dubbie devono essere chiarite e quelle sospette comunicate all'Ufficio di comunicazione (a); le comunicazioni devono indicare, tra l'altro, gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette (b)
(a) secondo O Diligenza degli intermediari finanziari, art. 6 lett. b (abrogato, RU 1999 623); (b) O Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, art. 3 9 cpv. 1 lett. h (RS 955.23, stato 2013-11)