chiarimento complementare
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 15 cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
L’intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d’affari o le transazioni che presentano rischi superiori. A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente: a. se la controparte è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati; b. qual è l’origine dei valori patrimoniali consegnati; c. a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati; d. il retroscena economico e la plausibilità di versamenti in entrata importanti; e. qual è l’origine del patrimonio della controparte e dell’avente economicamente diritto dell’impresa o dei valori patrimoniali;
USG: forma ellittica corrente