[...] l'organo che utilizza dati personali per scopi della ricerca, della pianificazione o della statistica, deve renderli anonimi non appena lo permetta lo scopo del trattamento. Per «rendere anonimi» si intende qualsiasi provvedimento volto a impedire l'identificazione delle persone interessate oppure a renderla possibile soltanto a prezzo di un dispendio eccessivo.