Conformemente alla proposta della Commissione CE circa una decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta di esseri umani, si deve presupporre tale sfruttamento allorché, in violazione delle prescrizioni di diritto del lavoro o delle norme relative a salario, salute e sicurezza sul posto di lavoro, si impedisce costantemente a una persona di esercitare i suoi diritti fondamentali.
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, [La tratta e il grave sfruttamento lavorativo dei migranti](http://www.agreeproject.eu/wp-content/uploads/2015/10/La-tratta-e-il-grave-sfruttamento-lavorativo-dei-migranti-2015-1.pdf), 2015 (4.5.2016).
Secondo [Messaggio](https://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/2513.pdf) sull’approvazione del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani, FF 05.030 2513 (3.6.2016).