costituito in pegno per il medesimo credito
O Registro fondiario, art. 110 cpv. 1 (RS 211.432.1, stato 2018-02)
Se un pegno immobiliare per il medesimo credito è costituito su più fondi non riuniti in un foglio collettivo e facenti parte dello stesso circondario del registro fondiario (pegno collettivo; art. 798 cpv. 1 CC), al momento dell’iscrizione del diritto di pegno sui diversi fogli del libro mastro si deve indicare sopra ciascun foglio [...] il rimando ai fondi gravati dallo stesso pegno (per es. «Ad A: numero … costituito in pegno per il medesimo credito»).