Codice di procedura penale svizzero, art. 363 cpv. 2 (RS 312.0, stato 2018-01)
[...] il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un'autorità giudiziaria.
EXP: il pubblico ministero o l'autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d'accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive
Codice di procedura penale svizzero, art. 363 cpv. 2 (RS 312.0, stato 2018-01)