O Libera circolazione delle persone, art. 14 cpv. 2 (abrogato, RS 142.203, stato 2013-06)
I cittadini di Bulgaria e Romania nonché i lavoratori inviati in Svizzera per una prestazione transfrontaliera di servizi da una società la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della Bulgaria o della Romania necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, se forniscono prestazioni nell'ambito dei servizi connessi all'orticultura, dell'edilizia incluse le attività collegate, dei servizi di vigilanza o dei servizi di pulizia e disinfestazione.