È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se: essa ha dato il proprio consenso; e la morte è stata accertata. In mancanza del consenso o del rifiuto documentato della persona deceduta, si chiede ai suoi stretti congiunti se siano a conoscenza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione. Se gli stretti congiunti non sono a conoscenza di una siffatta dichiarazione, il prelievo di organi, tessuti o cellule è subordinato al loro consenso.