LF Protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza, art. 16 (520.3, stato 2016-01)
Chiunque intenzionalmente e illecitamente usa il contrassegno o la denominazione «scudo dei beni culturali», o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi con essi, per ottenere la protezione del diritto pubblico internazionale o altro profitto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.